Sospeso il decreto che consentiva al personale medico del 118 di iscriversi al CFSMG
Con viva soddisfazione si comunica che la FIMMG Sicilia con ricorso incardinato avanti il TAR Sicilia Palermo, unitamente a numerosi medici corsisti e diplomati nel Corso di Medicina Generale a seguito di regolare concorso, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Salvatore Pensabene Lionti, Tommaso Pensabene Lionti e Giuseppina Pensabene Lionti, è riuscita a paralizzare gli effetti illegittimi del Decreto dell’Assessore della Salute del 11.12.2018 (concernente Misure per il superamento del precariato del personale medico sostituto 118) che, consentendo ai medici sostituti del 118 (che non godono del beneficio ex lege n.401/2000) di accedere all’attuale corso di formazione in medicina generale, ne avrebbe determinato l’immediata stabilizzazione ai sensi e per gli effetti del D.L.n.135/2018, scavalcando gli ordinari corsisti e diplomati vincitori di concorso!
Infatti, nella prima camera di consiglio del 22/03/2019, il TAR Sicilia Palermo, Sez. I, con ordinanza n.406/2019, in prima battuta, ha accolto la domanda cautelare ed ha sospeso l’efficacia del Decreto assessoriale, in considerazione delle ragioni dedotte dai ricorrenti (anche nella discussione orale) che hanno evidenziato il grave pregiudizio che sarebbe derivato dall’imminente iscrizione nel corso di medicina generale del personale sostituto 118, tale da “vanificare gli effetti di ogni successiva decisione giurisdizionale”.
Tale sospensione (disposta dal giudice amministrativo) ha condotto l’Assessorato a depositare in giudizio una relazione con la quale (autovincolandosi) è stato dichiarato che la “facoltà riconosciuta ai medici..EST di partecipare in sovrannumero …potrà essere esercitata a decorrere dall’edizione per il triennio 2019/2020…quindi non prima della fine del 2019 o dell’inizio del 2020…”; scongiurando così il rischio dell’immediato ingresso nel corso in sovrannumero!
Inoltre, nella seconda camera di consiglio del 10/05/2019, il TAR – disattendendo l’articolata relazione depositata dall’Amministrazione con cui si sosteneva l’infondatezza del ricorso – con ordinanza n.581/2019 ha parimenti accolto l’istanza cautelare proposta dalla FIMMG ai sensi dell’art.55, co.10 c.p.a. (secondo cui il giudice dispone in tal senso quando “in sede cautelare ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente…”), e per l’effetto ha disposto la sollecita fissazione del merito (in cui si deciderà sull’annullamento del D.A.) per la prossima udienza pubblica del 28 novembre 2019 (non a caso anteriormente alla data indicata dall’Amministrazione per il possibile ingresso dei sovrannumerari)!
In buona sostanza, il ricorso proposto dalla FIMMG – oltre a paralizzare gli effetti dell’impugnato decreto dell’Assessore (l’Amministrazione si è, infatti, autovincolata a non consentire l’ingresso ai sovrannumerari prima del 2020) – è riuscito, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell’art.55,co.10 c.p.a., ad ottenere la (ravvicinatissima) fissazione del merito a novembre p.v.; laddove (come è ben noto) i tempi di fissazione del giudizio di merito nel giudizio avanti il TAR superano, normalmente, i due anni.
Luigi Galvano
Gigi Tramonte